Attenzione: questo Statuto è stato sostituito dal Nuovo Statuto BZSub in data 28/07/2022
BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN
Testo come risulta dopo le variazioni apportate dalla assemblea ordinaria del 23/03/2005
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Art. 1 – È costituita per volontà dei subacquei bolzanini l’associazione sportiva dilettantistica subacquea, con finalità sportive e culturali, “BOLZANO SUB – SPORTTAUCHER CLUB BOZEN”, indicata anche con la sigla “BZ SUB – STC BOZEN” con sede in Bolzano, Piazza Verdi 14 presso la Casa dello Sport.
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Art. 2 – La BZ SUB – STC BOZEN è affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – FIPSAS – CONI (CIPS – CMAS) verso la quale si impegna di accettare le prescrizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché le disposizioni di massima emanate dalla sede centrale.
Tutti i soci verranno affiliati alla FIPSAS – CONI.
L’associazione potrà inoltre fare parte di ogni altra organizzazione sportiva o scientifica corrisponda ai suoi fini istituzionali, purchè non siano contrari alla FIPSAS – CONI.
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Art. 3 – Gli scopi di carattere generale della associazione sono quelli della Federazione a cui è affiliata ed in particolare l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica e di attività didattica, inoltre la tutela degli interessi dei subacquei onde garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare liberamente le attività per cui è stata fondata sviluppando qualunque iniziativa utile allo sviluppo delle attività subacquee.
L’associazione in particolare cura la diffusione della cultura scientifica ma anche sociale e tradizionale, relativamente all’ambiente acquatico in generale, lacustre, fluviale, torrentizio, marino. In questi ambiti l’associazione potrà organizzare e partecipare a: corsi di istruzione e di aggiornamento, viaggi di studio, concorsi, competizioni sportive, esposizioni, mostre, conferenze, ritrovi conviviali, celebrazioni di anniversari e ricorrenze, l’acquisto e la gestione di attrezzature sportive subacquee e foto-cine-subacquee o anche solo necessarie allo svolgimento degli scopi dell’associazione, la raccolta di materiale (stampe, riviste, libri, foto, riprese, registrazioni video e audio, materiale multimediale) inerente al mondo subacqueo, la pulizia dei fondali e l’esplorazione di specchi d’acqua anche sotterranei, la collaborazione con gli organismi addetti alla protezione civile, l’istituzione e lo sviluppo di rapporti con analoghe associazioni in Italia e all’estero.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione si mantiene completamente estranea a qualsiasi questione a carattere politico, religioso e razziale. Le norme del suo ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Le attività svolte dall’associazione e dagli associati nonché tutte le cariche sociali sono senza alcuno scopo di lucro e vengono svolte senza alcun tipo di remunerazione.
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Art. 4 – Possono far parte della BZ SUB – STC BOZEN:
- soci ordinari;
- soci juniores;
- soci allievi;
- soci onorari.
Sono soci ordinari tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età.
Sono soci juniores i minorenni con età superiore ai 14 anni.
Sono soci allievi i minorenni con età inferiore ai 14 anni.Ai soci juniores e allievi vanno applicate le seguenti limitazioni:
- Non hanno diritto di voto;
- Non possono far parte del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- Non possono convocare l’assemblea, né il Consiglio, né impegnare la società in maniera alcuna;
- La loro iscrizione può essere accolta dal Consiglio direttivo solo se esiste il benestare di chi esercita la patria potestà.
Il Consiglio direttivo emanerà appositi regolamenti particolari, atti a definire i limiti delle attività agonistiche tecniche e scientifiche dei soci juniores e allievi.
Il titolo di socio onorario viene attribuito a chi abbia acquisito particolari meriti nei confronti della società. Il candidato viene proposto dal Presidente all’assemblea generale, la quale ne delibererà l’elezione per maggioranza.
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Art. 5 – Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda espressa per iscritto al Consiglio direttivo con la quale si impegna ad accettare e rispettare lo statuto dell’associazione, le decisioni dell’assemblea degli associati e a collaborare nel perseguimento e nell’ottenimento degli scopi dell’associazione.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
L’accettazione della domanda di ammissione assieme al versamento della quota associativa annuale dà diritto a partecipare a tutte le attività organizzate e all’utilizzo delle attrezzature e dei servizi dell’associazione nel rispetto dei relativi regolamenti approvati per la loro usufruizione, dopo sei mesi dall’accettazione dà diritto a partecipare con diritto di voto alle assemblee degli aderenti all’associazione e dopo un anno dall’accettazione dà diritto all’elettorato passivo.
In caso di eventuale rifiuto della domanda di ammissione alla BZ SUB – STC BOZEN da parte del Consiglio direttivo, il richiedente potrà interporre appello all’assemblea degli aderenti all’associazione che dovrà essere convocata dal Consiglio direttivo, a sue spese, entro il termine massimo di mesi sei dalla domanda di cui sopra.
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Art. 6 – Il patrimonio della BZ SUB – STC BOZEN è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
I termini e le modalità di versamento della quota minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire vengono determinati annualmente dal Consiglio direttivo.
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Art. 7 – Gli esercizi dell’associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la redazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unità o struttura.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
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Art. 8 – In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio che residua dopo l’esaurimento della procedura di liquidazione ad altre organizzazioni operanti in identico settore.
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Art. 9 – Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea degli aderenti all’associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio direttivo;
- il Segretario del Consiglio direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
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Art. 10 – L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea degli aderenti dell’associazione che è composta da tutti gli aderenti (soci ordinari) all’associazione in regola con il pagamento della quota sociale e che siano stati accettati come soci dal Consiglio direttivo da almeno sei mesi, nonché dai soci onorari.
La validità dell’iscrizione è strettamente limitata all’anno finanziario in corso, indipendentemente dalla data del versamento.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, dietro convocazione del Presidente del Consiglio direttivo, in via ordinaria, entro 4 mesi dall’inizio dell’anno finanziario per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea si riunisce in via straordinaria convocata dal Presidente del Consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari o da almeno 3 membri del Consiglio direttivo oppure dal collegio dei revisori dei conti.
In prima convocazione l’assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; passata un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti. La convocazione dell’assemblea dovrà essere fatta a mezzo lettera ordinaria che ne indichi la data, l’ora e il luogo, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento o a mezzo di inserzione in un giornale quotidiano locale di massima tiratura e/o con mezzi informatici.
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Art. 11 – Tutti gli aderenti iscritti da almeno un anno e in regola con la quota di iscrizione possono comunque essere votati. Inoltre tutti i soci possono presentare liste per l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio di probiviri e dei Revisori del Conti, da depositare presso il Segretario dell’associazione entro 7 (sette) giorni da quello dell’assemblea. Anche il Consiglio direttivo uscente può proporre all’assemblea una lista di nominativi.
Le votazioni avverranno attraverso due scrutini segreti, nel primo saranno eletti i membri del Consiglio direttivo, nel secondo i Collegi dei probiviri e dei Revisori dei conti.
L’assemblea può comunque anche decidere di votare i tre collegi in una unica fase.
Il socio in regola con il versamento della quota di iscrizione e con diritto di voto può portare una delega a nome di altro socio ugualmente in regola.
Tutti e tre i collegi restano in carica, salvo revoca del mandato da parte dell’assemblea, per due anni e comunque fino all’approvazione del nuovo collegio. Nel caso in cui per un qualunque motivo si siano dimessi uno o più membri di uno dei collegi dirigenti il Consiglio direttivo alla sua prima riunione successiva alle dimissioni provvede a nominare i sostituti.
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Art. 12 – Il Collegio sociale dei probiviri è composto da tre membri, anche non soci della BZ SUB – STC BOZEN, nominati selettivamente dall’assemblea generale degli aderenti. Esso, oltre ad avere funzioni di carattere disciplinare, stabilite dal presente statuto e dai regolamenti sociali, decide sulle controversie che dovessero svolgere in seno all’associazione, pronunciandosi insindacabilmente nella interpretazione dello statuto e dei regolamenti. Inoltre, funziona da commissione permanente per la revisione dello statuto e dei regolamenti sociali, riordinando ed elaborando le proposte dei soci, da presentare per l’approvazione in una assemblea straordinaria.
Il Collegio si rinnova ogni due anni, contemporaneamente al Consiglio direttivo.
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Art. 13 – In presenza di gravi motivi i soci che risultano provocare danni morali o materiale alla BZ SUB – STC BOZEN verranno deferiti dal Consiglio direttivo al Collegio dei Probiviri e saranno sospesi da ogni attività fintantoché il collegio, sentito il Consiglio direttivo, si sia pronunciato in merito.
Il collegio dei probiviri può applicare le seguenti sanzioni:
- deplorazione;
- sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, che può essere accompagnato dall’invito a dimettersi dalle cariche ricoperte;
- espulsione.
Dalla nomina a Probiviro non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
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Art. 14 – Il collegio dei Revisori dei conti si compone di due membri.
L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
Il collegio dei Revisori ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti, gli inventari e ogni altro atto amministrativo della società, per accertarne la regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti del bilancio preventivo.
L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo è accompagnata da una relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti.
Il collegio si riunisce, su richiesta di uno di essi, e comunque non meno di una volta all’anno.
I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Dalla nomina a Revisore dei conti non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
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Art. 15 – La BZ SUB – STC BOZEN è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da 9 (nove) membri, eletti dall’assemblea generale dei soci e scelti fra i soci.
Il Consiglio direttivo è composto come segue:
- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- un Segretario;
- un Tesoriere;
- cinque Consiglieri.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione, esclusa quella legale, anche ad estranei al Consiglio stesso in occasione di particolari incontri o attività a carattere culturale o sportivo a livello nazionale o internazionale. Al Presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere altresì atti di straordinaria amministrazione, sempre nel rispetto dei limiti del bilancio di previsione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’assemblea, convoca e presiede il Consiglio direttivo ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, sorveglia l’osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Vice Presidente sostituisce di diritto il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova per terzi dell’impedimento del Presidente.
In caso di assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare un membro del Consiglio; in caso di vacanza della carica per qualsiasi motivo, eccettuate le dimissioni, assume la reggenza il Vice Presidente fino alla prossima assemblea generale.
Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio direttivo ed ha la custodia dei libri, dei verbali e delle scritture di carattere non contabile.
Le delibere del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti e devono risultare da apposito registro verbale.
Il Consiglio direttivo tiene le riunioni su convocazione del Presidente almeno sei volte l’anno, ad intervalli non superiori a 80 giorni tra una riunione e l’altra, oppure qualora ne sia fatta richiesta presentando un ordine del giorno firmato almeno da tre consiglieri in carica.
Ogni due anni l’assemblea dei soci provvede all’elezione del Consiglio direttivo, il quale, nel periodo intercorrente tra il termine della scadenza dell’esercizio e la convocazione dell’assemblea degli aderenti, è autorizzato a prendere soltanto i provvedimenti e le decisioni di ordinaria amministrazione.
I membri del Consiglio direttivo dopo due assenze consecutive non giustificate possono venire dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso.
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Agli aderenti, previa richiesta rivolta al Segretario e senza diritto di parola, è consentito assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
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Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo
- amministrare il patrimonio sociale;
- compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale;
- sviluppare il presente ed il futuro delle attività subacquee nei vari settori;
- promuovere tutti quei provvedimenti atti a favorire il libero esercizio delle attività subacquee;
- decidere su quegli argomenti per i quali abbia avuto espresso mandato dall’assemblea dei soci;
- convocare l’assemblea conformemente a quanto fissato dall’art. 10 del presente statuto.
Allo scopo di incrementare e divulgare organicamente le attività subacquee, vengono formati dal Consiglio direttivo, su proposta dei soci interessati, dei gruppi diretti da un Responsabile tecnico.
La carica di Responsabile tecnico di un gruppo deve essere ricoperta da un socio anche consigliere, esclusi il Presidente o il Vice Presidente. Il Responsabile tecnico, nell’espletamento delle sue funzioni, gode di poteri autonomi, nei limiti delle direttive del Consiglio direttivo.
Egli può presenziare alle sedute del Consiglio direttivo nelle quali figurano all’ordine del giorno argomenti di carattere tecnico-organizzativo interessanti il gruppo da lui diretto.
I Responsabili tecnici dei vari gruppi vengono consultati collegialmente dal Consiglio direttivo per la formazione del bilancio preventivo.
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Art. 17 – Per disciplinare ciò che sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché in quanto applicabili alle norme stabilite dal CONI e dalla FIPSAS.
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Art. 18 – Le modifiche allo statuto approvate dall’Assemblea saranno ratificate dalla FIPSAS – CONI.